Da un tuffo al mare a uno splash in un mare di guai: le offerte per una vacanza da sogni fioccano nell’alta stagione, ma il rischio di trovare stanze piene di insetti o di perdere i bagagli è dietro l’angolo. Cosa fare per evitare un’estate da incubo?
L’Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei CONsumatori (AIDACON) ha pubblicato un decalogo con consigli per scongiurare i disservizi nelle vacanze-truffa e varie procedure per tutelare i propri diritti.
- Attenti con i cataloghi e le app
In primis i vacanzieri devono verificare l’attendibilità della struttura alberghiera: le apps per iPhone e Android come Skyscanner, Booking e Tripadvisor permettono di prenotare in pochi minuti volo e pernottamento, quindi la probabilità di ignorare passaggi importanti sul contratto, tariffe e rimborsi è molto più elevata.
Il consiglio è di rivolgersi a un’agenzia di viaggi con regolare autorizzazione o perdere due minuti in più per controllare il sito-web dell’hotel, magari chiamando al numero per il servizio clienti.
- Controllare che ci siano tutti i dati
Prima di firmare un documento, il consumatore deve assicurarsi che vi siano tutti i dati dell’organizzatore del viaggio così come la tipologia di struttura (b&b, pensione, beauty farm…), la destinazione, la durata e i mezzi di trasporto utilizzati. In particolare, bisogna accertarsi che siano specificate le tasse aeroportuali, le spese di iscrizione, per i visti e per attività extra come gite di gruppo e pacchetti benessere.
- Fotocopiare tutto
Fare una copia del contratto firmato e delle ricevute può essere decisivo per vincere una causa contro l’organizzatore del viaggio: se i turisti si lamentano di un disservizio lo potranno dimostrare con le carte!
- Prendere prove
E se la precauzione non bastasse? Se una famiglia o una coppietta di sposini resta delusa dalla vacanza o non ha avuto servizi prepagati, deve raccogliere più prove possibili dei disagi come fotografie, registrazioni video e testimonianze firmate di altri vacanzieri scontenti.
- Agire in fretta
Ritornati a casa, i consumatori devono inviare una raccomandata A/R presso la sede legale del tour operator o dell’agenzia di viaggi per poter ottenere un risarcimento. Per questo è fondamentale premunirsi di tutti i dati dell’organizzatore del viaggio, riportati nel contratto.
- Come tutelarsi on-line?
La faccenda diventa più complicato nel caso di un contratto di viaggio online, firmato su siti o apps per smartphone: la firma digitale ha la stessa validità della firma autografata su un documento scritto, ma in gran parte dei casi si usa il comodo “point & click” ossia il bottone per proseguire o annullare un passaggio al click del mouse.
Non ci sono speranze per un rimborso?
Il presidente di AIDACON Avv. Carlo Claps riporta due articoli utili per casi come questi con la formula “point & click”: l’art.52 del Codice del Consumo dichiara l’obbligo per l’organizzatore dell’offerta di pubblicare tutte le informazioni su servizi e costi al visitatore on-line, che non potrà concludere il contratto senza averne preso visione; l’art.12 del D. Lgs. 70/2003 invece stabilisce che le informazioni devono essere chiare e inequivocabili. Inoltre devono essere messi a disposizione i mezzi per correggere eventuali errori da parte degli utenti (cambio nome, modifica date e tipologia di stanze…) e per le eventuali controversie.