L’Inps ricorda che dal secondo semestre l’erogazione dell’assegno unico per i figli, rivolto alle famiglie con figli a carico, partirà dalla metà del mese. In questo caso, le date da segnare sul calendario sono il 17, 18 e 19 settembre. L’assegno base, variabile a seconda dell’Isee e del numero di figli, sarà integrato da maggiorazioni fino a 100 euro previste per i nuclei che rispettano i requisiti e hanno fatto apposita richiesta.
Il beneficio è corrisposto tramite accredito su conto corrente bancario o postale; libretto di risparmio dotato di codice Iban; carta di credito o di debito dotata di codice Iban; bonifico presso l’ufficio postale.
Anche a settembre è in arrivo l’erogazione dell’Assegno unico universale, contributo destinato alle famiglie con figli fiscalmente a carico. Introdotto nel marzo del 2022, l’Assegno unico è un sostegno economico che ha carattere “universale”. Come tale, il contributo spetta a tutti i nuclei dove sono presenti figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni. In caso di figli disabili, il beneficio viene erogato senza limiti d’età.
Anche nel 2024 l’importo dell’Assegno varia in base al numero di figli e all’Isee. Senza maggiorazioni, il sostegno parte da un minimo di 57 euro per i nuclei privi di Isee oppure con indicatore annuo superiore a 45.574,96 euro. Per le famiglie con Isee inferiore a 17.090,61 euro l’assegno mensile raggiunge i 199,4 euro per ciascun figlio.
A Settembre l’Inps eroga le maggiorazioni sugli Assegni unici ai nuclei, in possesso dei requisiti, che hanno fatto apposita richiesta. Per i figli superiori al secondo è previsto un aumento mensile che varia dai 15 agli 85 euro in base all’Isee. Nel caso di famiglie con più di 4 figli a carico viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro.
Come accennato, sono previste diverse tipologie di maggiorazioni. Per i figli a carico di età inferiore a un anno, per esempio, gli importi aumentano del 50%. Per i figli disabili sono stati resi strutturali gli importi aumentati più una maggiorazione extra che varia a seconda della gravità della disabilità. Per le madri di età inferiore ai 21 anni, inoltre, è prevista una maggiorazione pari a 20 euro al mese per ogni figlio.
Per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, l’Inps prevede una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a 30 euro al mese, nel caso di Isee pari o inferiore a 15mila euro. Per i nuclei vedovili, viene erogata d’ufficio al genitore vivente occupato la maggiorazione per il secondo percettore di reddito in caso di decesso dell’altro genitore lavoratore. A partire dall’1 giugno 2023, tale maggiorazione è riconosciuta d’ufficio fino ad un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento luttuoso (v. art.22 del DL n. 48/2023). Per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria.
Per visualizzare l’accredito dell’Assegno unico a settembre non è necessario presentare una nuova domanda. L’unica eccezione è rappresentata da istanze inviate in precedenza all’Inps che sono decadute oppure sono state rigettate.
Come spiegato dall’Istituto di previdenza, il pagamento erogato a chi ha inoltrato l’istanza per la prima volta “avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di Assegno unico”. L’Inps precisa che nella stessa data verrà accreditato l’importo delle rate spettanti nel caso in cui l’Assegno sia stato oggetto di conguaglio a credito oppure a debito.
Possono farne domanda tutti i lavoratori e i disoccupati. I requisiti sono: possesso di cittadinanza italiana o di un Paese Ue, diritto di soggiorno, permesso di soggiorno o permesso di lavoro o ricerca superiore ai 6 mesi; pagamento dell’Irpef; residenza o domicilio in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi. La domanda può essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai figli stessi al compimento della maggiore età tramite: il sito dell’Inps; il numero verde 803 164 o il numero fisso 06 164 164; i patronati.
Resta inalterato il ventaglio di possibilità tramite il quale viene corrisposto il beneficio: accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio dotato di codice Iban, carta di credito o di debito dotata di codice Iban oppure bonifico presso l’ufficio postale.