Il Tar ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio in tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2.
La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente della Regione, nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie.
Nei giorni scorsi, malgrado il parere sfavorevole del governo centrale, il presidente della Regione Campania, aveva firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di scuole dell’infanzia, elementari, medie e asili dell’intero territorio regionale fino al 29 gennaio. Tra le motivazioni asserite per legittimare il provvedimento si legge che la situazione sanitaria della Campania “corrisponde alla fattispecie” di rischio “estremamente elevato” di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa “eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”. Le misure anti assembramenti e la sospensione dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie sono “strettamente indispensabili a scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale” e “proporzionate e adeguate alla diffusione dei contagi in tutti i territori”, si legge in un passaggio
Nel testo dell’ordinanza si sostiene che “la situazione rilevata sul territorio regionale della Campania corrisponde alla fattispecie di ‘circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica’ in presenza delle quali la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 agosto 2021 n.111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n.133, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto costituzionale alla salute e quello all’istruzione, consente, alla luce della sola lettura compatibile con il rispetto dell’art. 32 della Costituzione, anche nelle Regioni che non si trovino collocate in ‘zona rossa’, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”.
Le misure proposte dall’unità di crisi regionale vengono quindi adottate dall’ordinanza “al fine di scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale, già fortemente sotto pressione, come provato dalla disposta sospensione di plurime attività di ricovero ed ambulatoriali. Desta preoccupazione – si evidenzia – il dato relativo all’occupazione di posti letto in terapia intensiva e in area medica, la cui saturazione ha una probabilità superiore al 50% in entrambe le aree nei prossimi 30 giorni”.