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Portabici e portasci da gancio traino: cosa prevede il decreto MIT 2025 per gancio traino e portellone

Redazione Napolitan di Redazione Napolitan
25 Giugno, 2025
in Non solo hobby
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Portabici e portasci da gancio traino: cosa prevede il decreto MIT 2025 per gancio traino e portellone
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Il 21 gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rivoluziona completamente le regole per l’utilizzo di portabici e portasci su auto, eliminando finalmente l’obbligo del collaudo presso la Motorizzazione Civile.

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Dopo oltre un anno di stallo normativo che aveva creato notevoli disagi agli automobilisti italiani, il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce regole chiare e semplificate per l’installazione di strutture amovibili da gancio traino e portellone. 

Questa guida completa ti spiegherà tutto quello che devi sapere per montare e utilizzare portabici e portasci in totale sicurezza e nel pieno rispetto della nuova normativa 2025.

Le novità del decreto MIT del 21 gennaio 2025: stop al collaudo in motorizzazione

Il nuovo decreto ministeriale rappresenta una svolta epocale rispetto alle restrittive circolari del 2023, abolendo definitivamente l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione e la necessità di sottoporre il veicolo a costose e complesse visite tecniche presso la Motorizzazione Civile, semplificando notevolmente la vita degli automobilisti che desiderano installare portabici o portasci posteriori. 

La normativa si applica specificamente ai veicoli delle categorie M1 (autovetture per trasporto persone) e N1 (veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate), quando le strutture amovibili installate sul gancio di traino occultano i dispositivi di illuminazione posteriori o la targa del veicolo. 

Questa importante semplificazione normativa, fortemente voluta dal Ministro Salvini, pone fine a un periodo di grande incertezza durato oltre 18 mesi, durante il quale produttori, rivenditori e consumatori si sono trovati in una situazione di stallo che aveva praticamente paralizzato il mercato dei portabici e portasci da auto. 

Il decreto stabilisce inoltre che le strutture portabagagli, portasci e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerarsi a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente dal veicolo, ma senza gli onerosi adempimenti burocratici previsti dalle precedenti circolari ministeriali.

Requisiti e regole per portabici da gancio traino: omologazione, luci e targa

Come ci spiegano gli esperti di Norauto, noto ecommerce specializzato nella vendita di ricambi e accessori auto, di cui suggeriamo anche di visitare la pagina dedicata ai portabici da gancio traino per auto, le strutture amovibili da gancio traino devono obbligatoriamente essere conformi al regolamento UNECE n.26 e dotate di marchio di omologazione chiaramente visibile, mentre il costruttore è tenuto a fornire istruzioni di montaggio dettagliate specifiche per ogni tipologia di veicolo, garantendo così la massima sicurezza nell’installazione e nell’utilizzo. 

Quando il portabici o portasci occulta i dispositivi di illuminazione posteriori del veicolo, è necessario installare luci supplementari omologate che replichino fedelmente tutti i fanali posteriori originali, con la sola eccezione della luce di arresto centrale (S3 o S4) montata sul lunotto, che non deve essere replicata sulla struttura amovibile. 

Per quanto riguarda la targa, il decreto offre due possibilità agli automobilisti: è possibile smontare la targa originale dal veicolo e installarla nell’apposito alloggiamento del portabici, oppure richiedere presso la Motorizzazione una targa ripetitrice conforme all’articolo 100, comma 4 del Codice della Strada, soluzione particolarmente pratica per chi monta e smonta frequentemente la struttura. 

Norauto consiglia con la infografica pubblicata recentemente sul suo sito web di conservare sempre a bordo del veicolo il certificato di omologazione della struttura e delle luci supplementari, documenti che potrebbero essere richiesti dalle forze dell’ordine durante eventuali controlli stradali, oltre a verificare sempre il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva prima di mettersi in viaggio.

Limiti di sporgenza e misure consentite: cosa puoi trasportare legalmente

Il decreto stabilisce con precisione i limiti di sporgenza laterale consentiti per portabici e portasci, permettendo un’estensione massima di 30 centimetri per lato oltre la posizione delle luci posteriori del veicolo, purché la larghezza totale non superi il limite di 2,55 metri previsto dall’articolo 61 del Codice della Strada, una disposizione che consente finalmente di trasportare agevolmente biciclette di tutte le taglie, comprese le moderne e-bike con manubri più larghi. 

Per quanto riguarda la sporgenza posteriore, le strutture con il loro carico devono rispettare il limite generale di 1,20 metri dalla parte posteriore del veicolo, e quando il carico sporge posteriormente è obbligatorio applicare uno o più pannelli retroriflettenti quadrangolari a strisce diagonali bianche e rosse di 50×50 cm, anche se su questo punto permane ancora qualche incertezza interpretativa che richiederà probabili chiarimenti ministeriali. È fondamentale verificare sempre che il peso complessivo della struttura carica non superi la portata massima del gancio traino indicata nel libretto di circolazione, considerando sia il peso del portabici o portasci stesso che quello delle biciclette o degli sci trasportati, per garantire la sicurezza stradale e evitare danneggiamenti al veicolo. 

Le nuove disposizioni permettono inoltre che le biciclette non rientrino più nella categoria dei “carichi difficilmente percepibili” che non possono mai sporgere lateralmente, semplificando notevolmente il trasporto di mountain bike, bici da corsa o cargo bike con dimensioni generose, a differenza di quanto previsto dalle restrittive circolari del 2023.

Portabici da portellone e zone grigie: cosa non è ancora chiaro nella normativa

Il nuovo decreto presenta ancora alcune zone d’ombra particolarmente rilevanti per i portabici da portellone, in quanto l’articolo 1 specifica che le disposizioni si applicano esclusivamente alle strutture poggianti sul gancio di traino, lasciando in un limbo normativo tutti quei dispositivi che si agganciano al portellone posteriore e che, su molti veicoli, possono comunque occultare parzialmente o totalmente le luci posteriori e la targa. 

Questa lacuna normativa genera incertezza su quale regime applicare ai portabici da portellone: continuano a valere le restrittive circolari del MIT del settembre e ottobre 2023, oppure queste sono state implicitamente abrogate dal nuovo decreto ministeriale, considerando che gerarchicamente un decreto ha valore superiore a una circolare?

Un altro aspetto controverso riguarda l’obbligo di applicare i pannelli retroriflettenti per carichi sporgenti: mentre il decreto afferma che le strutture da gancio traino sono da considerarsi “a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente”, alcuni produttori e installatori sostengono che la presenza delle luci ripetitrici omologate garantisca già la necessaria visibilità, rendendo superflua l’applicazione dei pannelli bianco-rossi.

In attesa di chiarimenti ufficiali dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli esperti di Norauto consigliano prudenzialmente di dotarsi comunque dei pannelli catarifrangenti quando il carico sporge posteriormente, e di rivolgersi sempre a centri specializzati per l’installazione e la configurazione ottimale delle strutture portabici e portasci, garantendo così la massima sicurezza e conformità normativa per tutti gli appassionati di ciclismo e sport invernali.

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