Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia, estinguendo in tutto o in parte le pene residue per quattro condannati. Il Quirinale ha reso nota la decisione, che avviene in conformità all’art. 87, comma 11, della Costituzione italiana.
Ecco i principali profili e le motivazioni che hanno guidato il provvedimento.
I quattro condannati cui è stata concessa la grazia sono:
Gabriele Finotello
Nato nel 1991, condannato per omicidio volontario del padre (delitto commesso nel febbraio 2021).
Mattarella ha estinto l’intera pena residua da espiare — pari a quattro anni e tre mesi di reclusione — tenendo conto dei pareri favorevoli del Procuratore generale e del magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato e del contesto in cui il delitto è maturato, segnato da ripetuti atti di violenza e minaccia da parte della vittima nei confronti dei familiari.
Massimo Zen
Nato nel 1971, condannato per i delitti di omicidio volontario e cognizione illecita di comunicazioni, in relazione a un episodio del 2017.
In questo caso la grazia è parziale: sono stati estinti tre anni e tre mesi della pena residua. Il Capo dello Stato ha considerato il parere favorevole del magistrato di sorveglianza, l’intervenuto risarcimento del danno (concordato con i congiunti della vittima) e le condizioni di salute del condannato. Dopo il provvedimento, a Zen rimarrà da espiare una pena che non supera i quattro anni, soglia che può consentire al Tribunale di sorveglianza di valutare l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Patrizia Attinà
Nata nel 1972, condannata per reati di furto e estorsione (commessi negli anni 2012–2016), con una pena complessiva di due anni, otto mesi e venti giorni.
Il provvedimento di grazia ha estinto l’intera pena residua, tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati, del perdono concesso dalla persona offesa del reato più grave e delle condizioni di vita e salute della condannata, oltre al parere favorevole del magistrato di sorveglianza.
Ancuta Strimbu
Nata nel 1986, condannata per i reati di estorsione e violazione della normativa sugli stupefacenti, con una pena complessiva di nove anni, sette mesi e diciassette giorni.
La grazia è stata parziale, estinguendo un anno e sei mesi della pena residua. Nel motivare la decisione, il Quirinale ha considerato il parere favorevole del magistrato di sorveglianza, il contesto in cui i reati sono maturati, le condizioni familiari, e il fatto che Strimbu, prima del passaggio in giudicato della seconda condanna, stava eseguendo la pena in affidamento in prova al servizio sociale. A lei rimarrà da espiare una pena non superiore a quattro anni, che può dare luogo a benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (tra cui l’affidamento in prova).
Il quadro giuridico: grazia e limiti
La grazia è un decreto di clemenza individuale: con questo strumento, il Presidente della Repubblica può estinguere in tutto o in parte la pena residua di un condannato, anche con condizioni, o sostituirla con pena più lieve. Non si applica in maniera generale, ma riguarda casi specifici.
In Italia, l’atto di grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale e spetta al Presidente, con controfirma del Ministro della Giustizia. Come condizione, la condanna deve essere passata in giudicato.
Nel caso in esame, le decisioni del Quirinale sono state precedute dalle istruttorie ministeriali e dalle valutazioni favorevoli dei magistrati di sorveglianza e del Procuratore generale.
Risulta significativo che, in due dei casi (Zen e Strimbu), la riduzione della pena residua punti a creare le condizioni per l’accesso a misure alternative alla detenzione — in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale — qualora il residuo da espiare sia inferiore a quattro anni.
Le reazioni e le implicazioni
Il provvedimento di grazia per fatti gravi come l’omicidio desta sempre grande attenzione e dibattito pubblico. Alcuni punti che emergono:
Le motivazioni del Quirinale sottolineano come le decisioni tengano conto non solo della gravità del reato, ma anche delle condizioni personali, del contesto in cui sono maturati i fatti, del tempo trascorso e dei pareri favorevoli degli organi giudiziari competenti. Ciò richiama il delicato bilanciamento tra il principio di legalità e il principio di clemenza.
Nei casi in cui la pena residua risulti inferiore a quattro anni, la normativa consente l’accesso alle misure alternative alla detenzione. Il provvedimento, dunque, può favorire un percorso di reinserimento, nella logica della funzione rieducativa della pena.
Nei casi di Finotello, per esempio, è centrale il tema della violenza subita da parte del genitore e del contesto familiare in cui è maturato il crimine, fattori che il Quirinale indica come elementi attenuanti (seppur non giustificanti il gesto).











