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Autonomia differenziata delle Regioni è legge: cosa prevede

Redazione Napolitan di Redazione Napolitan
19 Giugno, 2024
in News
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Autonomia differenziata delle Regioni è legge: cosa prevede
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Dopo l’ok del Senato, la Camera ha dato il via libera definitivo al ddl Calderoli sull’autonomia differenziata con 172 sì, 99 voti contrari e un astenuto. Il testo, in 11 articoli, definisce le procedure legislative e amministrative per definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

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L’autonomia differenziata delle Regioni è legge. Dopo l’ok del Senato e una lunga maratona notturna alla Camera, è arrivato il secondo e definitivo sì al disegno di legge.

Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario – anche noto come ddl Calderoli – è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001.
In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Questi i punti principali.

Nel testo è specificato che le richieste di autonomia devono partire su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli enti locali. In particolare, si legge: “Si stabilisce che l’atto di iniziativa sia preso dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il governo e la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare”.

Le materie su cui si può chiedere l’autonomia sono 23. Tra queste: Tutela della salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio estero. Quattordici sono poi le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione.

La concessione di una o più “forme di autonomia” – è specificato nel testo – è subordinata alla determinazione dei Lep, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà autonomia.

Il testo prevede anche una cabina di regia: composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

Il governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima, con un preavviso di almeno 12 mesi.

L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare, si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

Prima del via libera definitivo al provvedimento, la Camera ha approvato i 4 ordini del giorno con cui Forza Italia ha inteso porre la propria impronta al disegno di legge sull’autonomia. Dopo il parere favorevole espresso dal governo per voce del ministro Roberto Calderoli, sono stati accolti i paletti azzurri che prevedono lo stop ai negoziati con le Regioni fino alle definizioni dei Lep con legge delega anche “sugli atti di iniziativa sui quali il confronto sia stato già avviato prima dell’entrata in vigore della presente legge”; la relazione tecnica sull’impatto finanziario da accompagnare ai decreti legislativi sulle intese; l’analisi dell’impatto dell’eventuale trasferimento di materie non-Lep da presentare al vaglio delle Camere; e un’applicazione “rigorosa” della facoltà del Consiglio dei ministri di limitare l’ambito delle materie oggetto di intesa.

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