Non appena il governo Draghi ha ufficializzato l’istituzione del bonus a fondo perduto 2021 destinato alle partite Iva è immediatamente scattata “la caccia ai requisiti”. Seppure vi siano 60 giorni di tempo utili per presentare le domande, a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio, tutte le figure professionali provate dall’emergenza covid, stanno scalpitando per finire nell’elenco dei destinatari degli 11 miliardi di euro di aiuti istituiti dal governo.
Un format completamente rivoluzionato rispetto ai bonus stanziati nel 2020, quello varato dal premier Draghi e che sta concorrendo a disseminare una gran confusione.
A fare chiarezza, fugando i dubbi dei tanti lettori intenzionati ad afferrare questa preziosa opportunità, è il team dell’azienda SHS Srl, azienda vesuviana che gode di una solida ed autorevole fama, consolidata nel corso degli anni nel settore Retail, Food e Office per l’automazione del punto vendita e dei processi documentali dell’azienda. SHS è una realtà che propone prodotti e soluzioni che sintetizzano l’esperienza acquisita nel settore e si traducono in Verticalizzazioni Hardware e Software ad hoc.
“In primis è bene chiarire a chi spetta questo contributo: imprese, professionisti, autonomi, tutti coloro che rispettano i requisiti richiesti, ovvero, con ricavi o compensi 2019 fino a 10 milioni di euro e una flessione del fatturato di almeno il 30% nell’anno della pandemia.
Per poter accedere al bonus a fondo perduto per partite Iva 2021, è necessario rientrare nel limite dei 10 milioni di euro di ricavi o compensi. Per determinare il valore riferito all’anno d’imposta 2019, una persona fisica in contabilità ordinaria potrà recuperare il dato corretto nel rigo «RS11» della dichiarazione dei redditi presentati nel 2020; mentre per quella in contabilità semplificata il rigo di riferimento è «RG2, colonna 2». Se la persona fisica è un professionista, i compensi saranno nel quadro Re della dichiarazione Redditi e precisamente al rigo «RE2, colonna 2». Se il contribuente facente domanda per il bonus partite Iva a fondo perduto dovesse svolgere più attività, il limite dei 10 milioni di euro sarà dato dalla somma di ricavi o compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
Per determinare l’importo del contributo spettante a ciascun soggetto, il decreto individua 5 fasce di ricavi/compensi:
1. fino a 100mila euro;
2. superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
3. superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
4. superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’altro requisito da soddisfare, invece, riguarda la perdita media mensile dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto alla media mensile del fatturato del 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. Per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la perdita mensile media va calcolata sui mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può superare i 150mila euro e non può scendere sotto i 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come si calcola il contributo da ricevere?
60% della differenza tra l’importo della media mensile del fatturato dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019 (se i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a € 100.000); 50% della differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019 (se i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra € 100.000 e € 400.000); diverse percentuali per compensi superiori a € 400.000.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di € 1.000 euro per le persone fisiche, anche se il calcolo delle differenze di fatturato risulta inferiore a tale cifra.
Particolare attenzione, nel presentare la domanda, deve essere posta poi all’Iban fornito. Infatti, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, è necessario indicare nella domanda un Iban riferito a un conto corrente intestato al soggetto che richiede l’aiuto e identificato con il codice fiscale. Dunque, codice fiscale e intestazione o cointestazione del conto corrente devono far capo allo stesso soggetto che accede al fondo perduto. Porre rimedio ad eventuali errori nell’istanza è comunque possibile presentando una domanda sostitutiva, da compilare sempre nei 60 giorni a disposizione. Il beneficiario può anche scegliere di ottenerlo sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite F24.
Vi ricordiamo che per accedere all’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate occorre essere già in possesso delle credenziali oppure essere dotati di SPID, oppure Carta Nazionale Servizi o Carta Identità Elettronica.
Come inviare le richieste?
A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile collegarsi ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, verrà comunicato l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Considerando le oggettive difficoltà alle quali possono andare incontro coloro che lamentano poca dimestichezza con i numeri, vi consigliamo di rivolgervi ad un commercialista per beneficiare di una consulenza più sicura ed esaustiva.”