La sentenza in commento desta notevole interesse in quanto affronta in maniera più che approfondita Risarcimento per infortuni la clausola sulla cumulabilità delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti come indennizzo in virtù di una polizza danni/infortunio non mortale contratta dal danneggiato. la questione, oltre a caratterizzarsi per affascinanti aspetti giuridici, ha un notevole impatto pratico. ed invero, è frequente il caso in cui un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale si è stipulata una polizza assicurativa ad hoc. si pensi, a titolo di esempio, al caso delle lesioni subite dal conducente di una vettura coinvolto non per sua colpa in un sinistro stradale, il quale ha stipulato anche un’assicurazione contro gli infortuni: in siffatta ipotesi è possibile cumulare l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell’ambito della copertura r.c.a.? secondo la tesi più risalente, il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile.
ciò in quanto il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale (uno per tutti, l’art. 2043 c.c.), mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento. la differente natura dei due crediti escluderebbe che gli stessi possano compensarsi in base al principio della compensatio lucri cum damno: quest’ultimo, infatti, troverebbe applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti (cass. n° 1135/99).
in base ad un’altra ricostruzione, anch’essa avallata da sentenze di legittimità, il cumulo sarebbe vietato solo nel caso in cui l’assicuratore privato della vittima – con la quale ha stipulato la polizza danni/infortunio – manifesti la volontà di surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.c. diversamente il danneggiato “anche se ha riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione” (ex plurimis secondo la tesi da ultimo espressa dalla cassazione con la sentenza in commento, non è possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali.
presupposto logico giuridico è che, in base a quanto affermato dalle sezioni unite della cassazione con l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i danni mentre quella stipulata per il caso morte rientra nell’assicurazione vita. nell’ambito delle assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può mai superare l’entità effettiva del danno subito, sicché non è possibile cumulare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore col risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto. a sostegno di tale conclusione, la corte deduce questioni afferenti alla disciplina del contratto di assicurazioni e della responsabilità civile.
sotto il primo profilo (norme sul contratto assicurativo):l’art. 1895 c.c. prevede che l’assicurazione debba avere ad oggetto un rischio futuro, incerto, dannoso e non voluto. se fosse consentito all’assicurato cumulare indennizzo e risarcimento, questi verrebbe ad avere, in teoria, un interesse positivo all’avverarsi del sinistro. proprio assicurato, che sarebbe costretto ad erogare l’indennizzo senza poter agire in surroga nei confronti del danneggiante .con riferimento al secondo profilo (norme sulla responsabilità civile):se fosse possibile il cumulo tra indennizzo e risarcimento verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento.