La Corte di Cassazione cassando una sentenza del Tribunale di Vicenza apre la strada per una serie di ricorsi in tutt’Italia. L’argomento del discutere sono gli autovelox. Nello specifico, nell’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte chiarisce che “L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
In parole povere, non sarà sufficiente segnalare preventivamente la presenza di una postazione di controllo, ma l’autovelox stesso dovrà essere ben visibile. La specifica interpretazione nasce dopo il ricorso di un automobilista che aveva chiesto l’annullamento della multa per eccesso di velocità visto che l’apparecchio autovelox era all’interno di un’auto civetta priva dei colori istituzionali. Il Giudice di Pace di Thiene e il Tribunale di Vicenza hanno respinto il ricorso. L’uomo, che viaggiava a 62 km/h in un tratto dove vige il limite dei 50, non ha mollato e si è rivolto allora alla Corte di Cassazione che invece ha accolto la sua richiesta di annullamento.
Inoltre, una circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009, la Direttiva Maroni, avesse già chiarito che: “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.