Le faq chiariscono che “è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Inoltre è possibile “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
L’uso della bicicletta è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”. E pure, “per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina.
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.