Se chiedi Assistenza per cancellazione protesti potrai ottenere la visura della pubblicazione dell’elenco ufficiale dei protesti levati inserendoli nel registro informatico, ai sensi della legge n.235/2000.
si possono richiedere certificati e visure di esistenza o di non esistenza protesti per singoli nominativi, previa pagamento dei diritti di segreteria certificato = euro 5,00 visura = euro 2,00 da versare attraverso la piattaforma per richiedere il relativo a vviso di pagamento personalizzato, inviare una e-mail all’indirizzo segreteria oppure in alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite pos (con carta di credito o carta bancomat) presso la camera di commercio e’ possibile scaricare i vari modelli di domanda direttamente cliccando in fondo a questa pagina, seguendo le relative istruzioni: istruzioni per le istanze di cancellazione dei nomi e dei dati dal registro informatico dei protesti ai sensi della legge 18.8.2000, n.235 per cambiali e tratte accettate protestate e pagate entro dodici mesi dalla levata del protesto
Tramite l’ Assistenza per cancellazione protesti potrai fare domanda di cancellazione da presentare al presidente della camera di commercio, utilizzando l’apposito modello ed allegando la documentazione prevista per cambiali e tratte accettate protestate e pagate dopo dodici mesi dalla levata del protesto domanda di annotazione da presentare al presidente della camera di commercio, utilizzando l’apposito modello ed allegando la documentazione prevista assegni protestati si premette che, ai sensi della normativa vigente, il presidente della camera di commercio non è autorità competente all’emissione di provvedimenti di cancellazione di assegni protestati.
come è noto, l’art.2 della legge n.235/2000 – nel sostituire l’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n.77 – fa riferimento esclusivamente ai soli casi della cambiale e del vaglia cambiario protestati, che siano pagati dal debitore entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ovvero alle ipotesi di levata di protesto illegittima od erronea.
quindi, il presidente della camera di commercio è l’autorità competente a decidere sulle istanze di cancellazione relative a cambiali o vaglia cambiari protestati mentre non ha lo stesso potere decisionale su istanze di cancellazione di assegni protestati, anche se pagati .il parere dell’ufficio legale dell’unione nazionale delle camere di commercio prot.n.4349/ps/ce del 18 maggio 2001 conferma le predette affermazioni.
peraltro, i titoli di credito “cambiale”, “vaglia cambiario” e “assegno” hanno una diversa funzione poiché l’assegno, costituendo un mezzo di pagamento e non già, come la cambiale, uno strumento di credito, non può essere assoggettato alla medesima disciplina della cambiale.
infatti, la disciplina dell’assegno è collocata in una fonte normativa diversa da quella della cambiale. inoltre, vi è la sentenza della corte costituzionale n.317/90 con la quale è stato ritenuto che “non è irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilità riconosciuta invece al debitore cambiario – di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino”……(omissis). infine, vi è la sentenza della corte costituzionale n.70 del 12 marzo 2003 per la cancellazione di assegni protestati l’interessato potrà fare:
Sempre tramite l’ Assistenza per cancellazione protesti potrai presentare istanza al tribunale, dopo avere ottenuto il provvedimento di cancellazione emesso dal tribunale, di richiesta cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti presentando istanza al presidente della camera di commercio, utilizzando l’apposito modello .riabilitazione del debitore protestato che ha adempiuto al pagamento degli effetti protestati (cambiali, tratte accettate, assegni) e che, trascorso uno, non ha subito ulteriore protesto domanda di riabilitazione da presentare al tribunale deve essere presentata anche una visura rilasciata dalla camera di commercio