MASCHERINE OBBLIGATORIE ALL’APERTO IN CAMPANIA FINO AL 28 FEBBRAIO. Le mascherine sono obbligatorie in Campania all’aperto fino al 28 febbraio. Vanno indossate sui bus e a bordo dei mezzi pubblici e nelle file, quindi in ogni luogo non isolato. Si possono togliere all’aperto dove sia possibile garantire il distanziamento sociale o non ci siano situazioni di assembramento o affollamento. La Campania è zona bianca da lunedì 28 febbraio, quando per proseguire l’obbligo delle mascherine all’aperto occorrerà un nuovo provvedimento regionale.
GREEN PASS BASE PER ACCEDERE NEI SALONI DEI PARRUCCHIERI E NEI CENTRI ESTETICI. I clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici devono presentare il green pass base (cioé quello rilasciato anche con tampone negativo).
GREEN PASS RAFFORZATO (ENTRANO SOLO VACCINATI E GUARITI) NELLA RISTORAZIONE E LOCALI ANCHE AL BANCO. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione e ai bar per il consumo al banco e all’esterno.
GREEN PASS RAFFORZATO SUI BUS E TRASPORTI LOCALI, PER PISCINE, CENTRI CULTURALI, SALE SCOMMESSE. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Ancora: musei e mostre; per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO PER L’INGRESSO NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA. È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
GREEN PASS BASE PER POSTA E NEGOZI, PARRUCCHIERI E BANCHE. Il Green pass base serve per tabacchi, posta e negozi fino al 15 giugno. È necessario per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici, ad esempio l’Inps e le Poste.
SENZA GREEN PASS SI ACCEDE AD ALIMENTARI, PARAFARMACIE E CARBURANTI. ECCO DOVE. Nei negozi di alimentari, compresi i supermercati, rivendite di surgelati, pescherie e bevande, prodotti ittici non sarà necessario il Green pass dal primo febbraio, quando invece è imposto per accedere a poste, negozi e banche. Accesso libero anche nei negozi di articoli per la cura degli animali, ottici, farmacie e parafarmacie, negozi per la vendita di prodotti dell’igiene (shampoo, deodoranti, bagno schiuma, saponi) e per acquistare carburanti, legna da ardere e altri propellenti per alimentare stufe e sistemi di riscaldamento. Comunque, non è richiesto per esigenze alimentari e di prima necessità (nelle attività commerciali di vendita al dettaglio), motivi di salute (farmaci e strutture sanitarie e sociosanitarie, ma anche veterinarie); sicurezza (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze dell’Ordine); giustizia (accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, quindi per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata). Questa serie di esenzioni è valida con la Campania sia in zona gialla che bianca.
SALE DA BALLO E DISCOTECHE APERTE. Sono aperte sale da ballo e discoteche. Accesso solo con il Green Pass rafforzato (guariti o vaccinati). Al chiuso occorre indossare la mascherina quando non si sta ballando. All’aperto anche senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata.
GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI OVER 50. Per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età in su è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori sono sottoposti a verifiche. SANZIONI. La norma stabilisce una sanzione di 100 euro per chi non si vaccina e una multa da 600 a 1.500 euro per i lavoratori ultracinquantenni che accedono al lavoro non vaccinati. Per loro anche sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione. Saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. ESENZIONI. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”, si legge nelle faq dedicate dal sito del Governo.
FINO A 49 ANNI È OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE VERDE BASE AL LAVORO. Il Green pass base al lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato fino a 49 anni: uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, negli studi professionali. Riguarda anche le colf, le baby sitter e le partite Iva. “L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice”, si legge nel decreto.
SCUOLA, DAD CON POSITIVI IN CLASSE SOLO PER I NON VACCINATI. RIDOTTA LA QUARANTENA. Il Governo ha stabilito nuove regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico. Scuola dell’infanzia. Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Scuola primaria. Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Scuola secondaria di I e II grado. Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Regime sanitario: autosorveglianza e quarantena. Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo. Altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.
GREEN PASS PER I CORSI IN PRESENZA. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
QUARANTENA RIDOTTA PER VACCINATI DOPO CONTATTO CON POSITIVI. Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. REGOLE. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.