Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il Decreto legge consta di 52 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli.
- Titolo I – Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del pnrr per il 2021
- Capo I (artt. 1-4) – Turismo
- Capo II (artt. 5-6) – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria
- Capo III (art. 7) – Innovazione tecnologica e transizione digitale
- Capo IV (artt. 8-10) – Procedure di spesa
- Capo V (art. 11) – Zone economiche speciali
- Capo VI (art. 12-15) – Università e ricerca
- Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR
- Capo I (artt. 16-19) – Ambiente
- Capo II (artt. 20-23) – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale
- Capo III (artt. 24-26) – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari
- Capo IV (artt. 27-30) – Servizi digitali
- Capo V (artt. 31-40) – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile
- Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
- Capo I (artt. 41-44) – Gestioni commissariali e Alitalia
- Capo II (art. 45) – Imprese agricole
- Capo III (art. 46) – Imprese agricole
- Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
- Capo I (artt. 47-49) – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
- Titolo V – Abrogazioni e disposizioni finali
- Capo I (artt. 50-52) – Abrogazioni e disposizioni finali
Di seguito, i principali obiettivi che il provvedimento mira a conseguire.
Il Capo IV del Titolo I è dedicato alle procedure di spesa e tra le stesse ritroviamo all’articolo 8 un fondo necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.
Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI ) – M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.
Il Capo I del Titolo I negli articoli dall’1 al 4 prevede l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo.
Il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.
I 2,4 miliardi sono divisi in:
- 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
- 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;
- 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;
- 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
- 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
- 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
- 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.
I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:
- 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
- 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l’offerta turistica in vista del Giubileo.
Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di imposta nella misura dell’80% per:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.
Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di investimenti ferroviari.
Nel dettaglio, sono introdotte al cune modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con il fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.
Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di 152 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie.
l Capo IV del Titolo II del decreto-legge è dedicato ai Servizi digitali e al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione: sono le novità del decreto-legge sul fronte della transizione digitale.
La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica Digitale” prevista all’articolo 29 del decreto-legge. Si mettono in campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L’obiettivo è quello di raggiungere il target previsto dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026.
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti.
Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di committenza per l’espletamento della gara relativa all’infrastruttura.