Tanti utenti sono stati costretti a vivere la spiacevole esperienza del furto d’identità.
Seppure non vi siano dubbi in merito al fatto che si tratti di un reato penalmente perseguibile, molti utenti, quando si trovano in questa situazione, si vedono colti alla sprovvista e non sanno come agire.
L’articolo 494 del codice penale punisce chiunque induce taluno in errore, ai fini di procurarsi un vantaggio o ai fini di recare un danno ad altri anche tramite il furto d’identità.
Il codice penale, a tale articolo, prevede come modalità di sostituzione di persona, la sostituzione illegittima ad altra persona e l’attribuzione a sé o ad altri di falso nome, falso status o falsa qualità.
Questq condotta viene definita deleteria, non necessariamente ed esclusivamente se cagiona un danno economico nei confronti del soggetto a cui viene sottratta l’identità, in quanto la fattispecie di cui all’art. 494 c.p. è volta a tutelare sia la pubblica fede che l’interesse del privato che viene tratto in errore nei rapporti con altre persone.
Per quanto riguarda il furto di identità, la giurisprudenza ha recentemente ammesso che tale reato possa commettersi a mezzo internet, come evidenziato dalla diffusione dei social networks, quali Facebook e Instagram, che hanno portato a una crescita esponenziale di questo fenomeno.
In merito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza, 22049/2020, affermando che Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso.
Dunque, tramite l’apertura dei c.d. “profili fake”, si verifica un’appropriazione indebita di profili personali, anche con il fine di ledere l’immagine o la professionalità di terzi.
Tramite il furto di identità possono essere commesse una serie di fattispecie delittuose quali apertura di conti bancari, richiesta di rilascio di carte di credito, illecito utilizzo di altrui identità per acquisti di beni.
Risulta senz’altro opportuno tuttavia presentare una denuncia/querela dinnanzi all’autorità competente al fine di tutelarsi e consentire alle forze dell’ordine di avviare le indagini al fine di accertare il fatto e individuarne l’autore.
Tra le possibilità previste per la propria tutela vi è anche quella di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per richiedere l’accesso ai propri dati direttamente alla sede europea dei social network. Tale possibilità è riconosciuta e prevista dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 e rafforzato dal nuovo Regolamento UE 679/2016.