Come ormai accade di consueto il venerdì, la cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, sulla base dei dati epidemiologici valuteranno la divisione delle regioni italiane nelle varie zone, quindi rossa o arancione, basandosi sull’indice di rischio.
Dopo diverse settimane in zona rossa, la Campania passa in zona arancione.
Ecco cosa comporterà questo cambiamento, a partire da lunedì 19 aprile:
Negozi – Riaprono tutti i negozi, anche i parrucchieri e i centri estetici.
Bar e ristoranti – resta il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi.
Scuola: dal 7 al 30 aprile scuola in presenza per:
servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti); scuola dell’infanzia (materna); scuola primaria (elementari); scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.)
Spostamenti: vietato spostarsi in comuni diversi da quello di residenza e in altre regioni salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con autocertificazione. È raccomandato evitare gli spostamenti anche nel proprio comune.
Musei: il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.