Da lunedì 15 giugno, è possibile presentare la domanda per accedere all’agevolazione prevista dal dl Rilancio per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto ad aprile 2019.
L’agevolazione interessa gli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva colpiti dall’emergenza da Covid-19, i cui ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un “fatturato” o “corrispettivi” inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.
I fondi per i contributi a fondo perduto per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto ad aprile 2019 ammontano a 6,2 miliardi di euro: non pochi invitano a iniziare da subito le richieste in quanto l’Agenzia eroga il fondo via via che le aziende inseriscono le domande, quindi in caso di esaurimento fondi è facile supporre che ci sarà uno stop ai rimborsi.
I contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dal coronavirus “verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore”.
Ad assicurarlo è stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “La procedura che abbiamo realizzato con Sogei – spiega – consentirà di presentare la richiesta online sul nostro sito Internet oppure tramite il canale Entratel inviando la domanda già precompilata dai software gestionali di cui già si avvalgono i contribuenti e i loro intermediari”.
L’accesso è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. Tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla legge 190 del 2014. Il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal primo gennaio 2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto Covid-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente per via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec).