E’ entrato ufficialmente in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi anti-abbandono per bambini.
Con l’entrata in vigore del decreto è scattato l’immediato obbligo per gli automobilisti che trasportano un bambino di età inferiore a 4 anni, di utilizzare anche un apposito dispositivo di allarme per prevenire l’abbandono del minore nel veicolo.
Secondo il nuovo articolo 172 del Codice della Strada, chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un seggiolino munito di sistema anti-abbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia una multa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro), la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.
La Polizia di Stato ha diramato una nota in cui precisa che secondo quanto previsto dal decreto, i dispositivi possono essere già integrati nel seggiolino o costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo, oppure essere indipendenti sia dal seggiolino sia dal veicolo. Non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A al decreto.
In particolare, l’anti-abbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l’attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, nonché avere la capacità di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.
Prima dell’acquisto del dispositivo è quindi consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma, consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante.