Non ci fu nessun illecito sulla vendita dei biglietti per gli show degli U2 il 15 e 16 luglio dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 15 gennaio scorso dal Tribunale di Roma all’esito del procedimento di reclamo promosso da Live Nation contro il ricorso d’urgenza presentato dalla Siae nei confronti di Live Nation, società organizzatrice degli ultimi due eventi italiani della band irlandese.
L’ordinanza appena pubblicata – che revoca definitivamente la precedente ordinanza scagionando integralmente Live Nation dagli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Siae – precisa, fra l’altro, che il rapido esaurimento dei biglietti nel canale ufficiale di vendita on line e la loro immediata disponibilità sui siti di reticketing non sono ascrivibili ad un presunto comportamento illecito di Live Nation bensì “…semplicemente al fatto, del tutto evidente, che ai prezzi di vendita ufficiali la domanda di acquisto è ampiamente eccedente l’offerta disponibile”.
Il Tribunale di Roma ha precisato, oltretutto, che “…è del tutto verosimile sia che gli appassionati procedano in massa all’acquisto al momento dell’apertura della vendita sia che anche i semplici consumatori possano acquistare più biglietti di quelli che sono intenzionati ad utilizzare, contando sulla facilità di una rivendita a prezzo maggiorato”.
Secondo il Tribunale di Roma, inoltre, il fatto che alcuni consumatori non siano riusciti ad acquistare i biglietti sulle piattaforme ufficiali “…non significa che la maggioranza o una percentuale significativa dei biglietti del concerto siano stati effettivamente acquistati sul mercato secondario”, tenuto anche conto che “il numero dei biglietti presenti, secondo SIAE, sui siti di Seatwave e Viagogo, risulta tutt’altro che significativo rispetto alle dimensioni degli eventi, due concerti per complessivi 110.000 posti”.
Il Tribunale di Roma ha preso poi atto che il limite numerico stabilito per i singoli ordini, certificato da PriceWaterhouseCooper – ossia il soggetto appositamente incaricato da Live Nation di certificare la regolarità delle attività di vendita dei biglietti – “è stato rispettato” e che gli ordini anomali “sono stati cancellati e i biglietti rimessi in vendita” sulle piattaforme ufficiali.
Da notare, infine, che il Tribunale di Roma ha anche sostanzialmente escluso l’esistenza di un ipotetico diritto della Siae ad ottenere il pagamento dei diritti d’autore in relazione alla transazioni effettuate sui siti di reticketing, visto che, sulla base della sua stessa prospettazione, SIAE ha già riscosso i diritti commisurati al prezzo ufficiale.