Lo ha annunciato in una nota stampa il Comune di Messina: “Il Tar di Catania ha rigettato tutti i ricorsi presentati nel 2014 dalla Caronte Tourist, dalle società Carmelo Picciotto, Cantieri Navali Palumbo, Comer, Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Messina, dal sindacato dei trasportatori AIAS, dall’Autorità portuale e dall’Arsenale Militare”.
I ricorsi, nello specifico, rigaurdano l’ordinanza anti-Tir del sindaco Renato Accorinti – risalente al 2014, – si erano schierati, tra gli altri come sopra anticipato, la Caronte & Tourist, l’Autorità Portuale, il sindacato degli autostrasportatori Aias: il loro ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è stato però respinto.
Il sindaco Accorinti, ricordiamo infatti che con ordinanza urgente aveva adottato un provvedimento di limitazione del traffico veicolare per i mezzi pesanti sugli unici tratti stradali che conducono al Molo Norimberga, presso il quale attraccano le navi CarTour dedicate alla linea di cabotaggio Messina/Salerno. L’ordinanza sindacale prevedeva inoltre una ‘finestra diurna’ per l’utilizzo del Molo Norimberga nelle fascia oraria 14-15, per i mezzi pesanti che, sbarcati, dovevano lasciare l’approdo, e nella fascia oraria 15-17, per i mezzi pesanti diretti all’imbarco
Esattamente in quel periodo, il primo cittadino, insieme alla sua Giunta, e una consistente rappresentanza di esponenti di partiti e movimenti, ha pure attuato un eclatante blocco sul cavalcavia all’uscita del molo. Blocco che, tuttavia, non ha prodotto effetti concreti.
Palesando compiacimento l’Amministrazione comunale ha evidenziato che: “la storica decisione del Tar mette fine alle polemiche che nell’estate del 2014 videro contrapposti il sindaco Accorinti e le principali società che hanno interessi nello Stretto. In questo caso, secondo i giudici, oltre l’interesse pubblico, la scelta riguarda la sicurezza dei cittadini”.
Nel frattempo il Tribunale amministrativo, con altra sentenza, ha anche rigettato il ricorso dell’Autorità portuale avverso il provvedimento del dirigente del dipartimento Mobilità con il quale era stata respinta l’istanza di avvio del procedimento teso alla nuova delimitazione del centro abitato del territorio comunale ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.P.R. n. 495/92