Di fronte a 628 suicidi avvenuti nel triennio 2012-2015 in Italia per colpa della crisi, si sta diffondendo un mezzo a tutela dei cittadini sopraffatti da mutui bancari e cartelle dell’Equitalia: la legge 3/2012, chiamata anche legge “salva suicidi”.
L’ultimo caso fa ben sperare a commercianti e consumatori in difficoltà: una coppia di coniugi di San Polo d’Enza (RE), indebitata con l’istituto di credito Credem, si è vista dimezzare la somma debitoria da 210mila euro a circa 100mila. Altri sono gli esempi sparsi nella nazione, tutti accomunati da questa legge approvata durante il governo Monti.
Come funziona? Il procedimento non è immediato ma permette l’esdebitazione di cifre importanti che fanno la differenza tra la vita e la morte. Infatti, gli imprenditori e i dipendenti sono i soggetti più inclini a uccidersi per i pagamenti insostenibili, come riportato dall’Osservatorio “Suicidi per crisi economica 2015” della Link Campus University di Roma. La situazione è ancor più difficile nel Nord-Est e nel Sud Italia, dove l’anno scorso sono avvenuti rispettivamente quasi il 30% dei 628 suicidi.
Citando il presidente di Aidacon l’Avv. Carlo Claps, intervistato in merito da “Il Mattino”, i soggetti beneficiari sono i piccoli imprenditori e quelli agricoli, professionisti, pensionati, dipendenti, associazioni ed enti no profit.
Come specificato dall’art. 6 della legge 3/2012, l’interessato deve essere in stato di “sovraindebitamento” ossia una situazione “di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni”.
Il sovra-indebitato può rivolgersi a un professionista come un commercialista, avvocato o notaio che dovrà essere nominato al Presidente del Tribunale apposito della regione di residenza.
Il compito del professionista è presentare al Tribunale un piano del consumatore: un accordo che attesti la posizione del soggetto in fallimento, il patrimonio, lo stato di famiglia, la dichiarazione del reddito nei tre anni antecedenti, le spese per il sostentamento del nucleo familiare, i pagamenti effettuati ai creditori e le modalità per estinguere il debito. Se l’ammontare delle somme dovute è il risultato di più debiti accumulati, l’avvocato può presentare in un’unica istanza i “protesti, purché compresi nell’arco temporale di 3 anni” come prevede l’articolo 17 della legge n.108/1996.
Entro un mese dall’ottenimento del piano, il giudice fissa un’udienza con decreto d’urgenza ai creditori: da questo momento fino ai successivi 120 giorni il patrimonio del debitore non potrà essere sequestrato “preventivamente” dai creditori, così come le prescrizioni e le decadenze restano sospese (art.10, comma 3 e 4).
Se almeno il 70% dei creditori accetta l’accordo per l’esdebitazione, allora si tratta di un esito felicemente raggiunto tra le due parti. Qualora invece i creditori non siano convinti del piano, resta ancora una possibilità per il cittadino indebitato: la liquidazione del patrimonio.
In questa circostanza il giudice nomina un liquidatore, responsabile dell’inventario dei beni da liquidare, della trasmissione della domanda di partecipazione ai creditori e del programma della liquidazione, che deve essere comunicato alle due parti entro 30 giorni dalla creazione dell’inventario. Una volta presentata la domanda, il patrimonio del debitore incluso nell’inventario non potrà essere sequestrato né acquistato dai creditori per i prossimi tre anni.
Non tutti i beni sono liquidabili, ossia: crediti di tipo alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli; i crediti impignorabili per disposizione di legge.
Approvata la liquidazione e rispettati tutti i termini, il consumatore ottiene l’esdebitazione delle somme residue destinate ai creditori.