L’omicidio stradale costituisce, finalmente, reato a sé stante. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti.
Il premier Renzi si è detto soddisfatto di quanto ottenuto, scrivendo sul noto social network Twitter: “Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. #Finalmente”.
Il reato in questione è graduato su tre varianti: in caso base di morte, causata violando il codice della strada, è prevista la stessa pena delle precedenti leggi, ovvero dai 2 ai 7 anni. Negli altri casi, però, la pena sale: se il carnefice, al momento dell’uccisione, si trova in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l, rischia una condanna che varia dai 5 ai 10 anni; la stessa in caso di omicidio in seguito a comportamenti della guida eccessivamente pericolosi, quali eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. Nel caso in cui, invece, il conducente venga trovato in grave stato di ebbrezza, ovvero con un tasso alcolemico superiore ai 1,5 g/l, oppure sotto effetto di stupefacenti, la reclusione potrebbe essere dagli 8 ai 12 anni. Infine, nella devastante eventualità dell’uccisione di più persone la sanzione prevista può arrivare fino a 18 anni.
Il testo prevede altri punti:
- CONDUCENTI MEZZI PESANTI:
I conducenti di autobus e mezzi pesanti con tasso alcolemico superiore gli 0,8 g/l subiscono, comunque, l’ipotesi più grave di omicidio stradale (dagli 8 ai 12 anni).
- FUGA DEL CONDUCENTE:
La pena sale da un terzo a due terzi nel caso in cui il conducente fugge dopo aver provocato l’incidente, inoltre, la suddetta pena non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Nel caso in cui l’incidente è accaduto pure per colpa della vita, la sanzione potrà essere diminuita sino alla metà.
- REVOCA DELLA PATENTE:
La patente del conducente colpevole di omicidio, o solo lesioni stradali, viene automaticamente ritirata al momento della condanna o del patteggiamento.
La possibilità di ottenere una nuova patente avrà luogo 5 anni dopo in caso di sole lesioni, 15 anni dopo in caso di omicidio e 30 anni dopo in caso di comportamenti gravi come la fuga.
- RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE:
I termini di prescrizione vengono raddoppiati e l’arresto in flagranza in caso di stato di ebbrezza grave diviene obbligatorio. Negli altri casi l’arresto e’ facoltativo.
- PERIZIE COATTIVE:
Il giudice ha diritto di ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il DNA. Se il caso è urgente, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal PM.
Restano, però, alcuni punti oscuri: se un bambino attraversa la strada improvvisamente e senza cognizione di causa vista l’età, è concorso colposo? Si deve applicare la dimezzazione della pena?