“Il Consiglio di Stato ha, di fatto, ed autorevolmente, confermato la scelta del legislatore italiano e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a che la formazione degli insegnanti sia del più alto livello possibile. Non c’è dubbio, infatti, che la formazione universitaria trova la sua migliore qualità e il senso più alto nella ‘presenza’ degli studenti nell’ambito di una comunità formativa e, quindi , alle lezioni, ai laboratori, ai tirocini, ai seminari, al ricevimento del docenti. L’insegnamento nelle classi, l’insegnamento ai nostri figli, non può che partire, insomma, da una formazione di alta qualità. È un buon segnale per la scuola italiana. Il dispositivo dà anche ragione alla richiesta della CRUI di una precisa definizione dei limiti dell’attività universitaria a distanza”. Così Lucio d’Alessandro, Vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, commenta l’ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato che, su ricorso del Comitato di Coordinamento regionale delle Università campane rappresentate dall’avvocato Aldo Sandulli, preside della Facoltà di Giurisprudenza del Suor Orsola, contro l’Università Telematica Pegaso, ha sospeso l’ordinanza del Tar che a sua volta aveva sospeso il provvedimento ministeriale che stabiliva l’esclusione delle Università Telematiche nelle tabelle regionali di ripartizione tra gli Atenei dei Tirocini Formativi Attivi, i percorsi di studio post laurea finalizzati all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie italiane.
Un duro colpo per l’Università Telematica Pegaso che, per altro, benché priva del parere favorevole necessario del Comitato Regionale delle Università e dell’Ufficio Scolastico Regionale, aveva comunque inserito la proprio offerta formativa sulla piattaforma telematica del CI.NE.CA., ingenerando erroneamente negli studenti la convinzione circa la possibilità di iscriversi ai T.F.A. presso il loro Ateneo. “Una condotta di particolare gravità – come chiarisce il ricorso del CUR Campania – perché la pubblicazione di nuova offerta formativa “non regolare” è soggetta alle pesanti sanzioni previste dall’art. 4 del d.m. n. 139 del 2011”.
Anche nel merito appare inequivocabile l’ordinanza del Consiglio di Stato che sottolinea che “il tirocinio formativo attivo comprende l’espletamento di attività che necessariamente presuppongono la presenza fisica dei partecipanti mediante la partecipazione a laboratori e attività presso istituzioni scolastiche, che non possono essere soddisfatte in via telematica”.
“Seppure limitata alla fase cautelare – spiega Aldo Sandulli, professore ordinario di Diritto amministrativo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza all’Università Suor Orsola Benincasa e rappresentante legale del CUR della Campania nella causa contro Pegaso – si tratta di una pronuncia importante che chiarisce dei punti essenziali: i corsi T.F.A. debbono essere necessariamente erogati in parte prevalente con modalità “in presenza”; le Università Telematiche, essendo funzionalmente deputate alla didattica ‘a distanza’, non possono essere accreditate allo svolgimento di tali corsi; l’Unipegaso, d’altra parte, non è stata in grado di dimostrare in giudizio né le modalità con cui avrebbe assolto al percorso formativo né tantomeno quale sia la norma espressa dell’ordinamento che possa consentire alle Università Telematiche di svolgere didattica ‘in presenza’ ”.